Ai sensi dell’art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire un’adeguata formazione ed informazione per ciascun lavoratore. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
A tutti i datori di lavoro che devono fornire ai propri dipendenti la formazione e informazione richiesta dal D. Lgs. 81/08 e desiderano utilizzare uno strumento moderno e innovativo che consentirà loro di risparmiare tempo e denaro.
L’informazione deve fornire ai lavoratori conoscenze utili circa i concetti generali di danno, rischio e prevenzione attraverso volantini, brochure, riunioni periodiche. La formazione deve fornire ai lavoratori conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda.
1 anno
TOT.ORE | FAD | AULA |
---|---|---|
4 | 4 | 4 |
TOT.ORE | FAD | AULA | |
---|---|---|---|
RISCHIO BASSO | 4 | 4 | 4 |
RISCHIO MEDIO | 8 | 8 | |
RISCHIO ALTO | 12 | 12 |
TOT.ORE | FAD | |
---|---|---|
RISCHIO BASSO | 6 | 6 |
RISCHIO MEDIO | 6 | 6 |
RISCHIO ALTO | 6 | 6 |
La responsabilità del datore di lavoro è civile e penale